Dopo un lungo e tortuoso iter, che ha visto la proposta di legge stravolta più volte (DDL n. 1261), si è arrivati finalmente a una disciplina normativa della delicata questione del cyberbullismo.

La proposta, che inizialmente era stata ideata per cogliere gli aspetti peculiari di questo fenomeno, era stata in un primo momento modificata fino a diventare una sorta di generica legge contro il fenomeno del bullismo, che, tuttavia, era (ed è) già punibile penalmente (artt. 581 e 660 c.p.).

Le camere hanno deciso, dunque, di ritornare sui propri passi e riproporre una legge che ripercorre essenzialmente le linee guida del disegno originario e, quindi, tiene conto degli aspetti specifici del fenomeno che, a causa dell’assidua frequentazione del web da parte dei minori, sta diventando sempre più un problema di vasta portata.

La norma è rivolta principalmente (ma non solo) ai minori e, per questo motivo, mira in largo modo ad evitare che vengano prefigurate ipotesi di reato per le situazioni più lievi, indicando modalità alternative per combattere il fenomeno.

Lo scopo principale del legislatore è, infatti, non quello di punire e reprimere gli abusi, bensì di formare e sensibilizzare sia le vittime che gli autori degli illeciti attraverso apposite procedure da introdurre all’interno degli istituti scolastici.

Nell’articolo indicherò inizialmente cosa s’intende esattamente per cyberbullismo, per poi andare ad analizzare come il legislatore punta a prevenire e reprimere il fenomeno.

 

Definizione

La legge definisce cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-giuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il dettato è volto a comprendere una vasta serie di comportamenti ed appare evidente come questi possano essere commessi esclusivamente tramite il web: è stato, quindi, eliminato qualsiasi riferimento al generale fenomeno del bullismo (contenuti che, invece erano rimasti fino al secondo passaggio parlamentare del testo).

Dal testo della definizione si può, inoltre, evincere un’altra importantissima novità che differenzia quest’istituto da quello del bullismo generico: la legge, infatti, non riguarda solamente minorenni, ma viene estesa anche a ragazzi di maggiore età.

 

Finalità e previsioni

Come anticipato, dovrà essere la scuola il principale centro di prevenzione del cyberbullismo.

Innanzitutto, bisognerà seguire un iter educativo che sensibilizzi gli studenti e li indirizzi verso un utilizzo legale e consapevole del web e dei social networks.

Inoltre, in ogni struttura scolastica dovrà essere nominato, tra i docenti, un referente che avrà il compito di proporre iniziative per contrastare il fenomeno (unitamente a quello del bullismo in generale) e, a tal fine, potrà essere affiancato anche dalle forze di polizia postale e dalle associazioni del territorio.

Nel caso si verifichino atti di cyber bullismo, il preside (o dirigente scolastico), una volta venutone a conoscenza, dovrà (salvo che il fatto non costituisca reato) tempestivamente informare i genitori o chi eserciti la potestà genitoriale per concordare azioni idonee alla rieducazione dell’autore dell’illecito.

Il MIUR avrà poi il compito di formare il personale affinchè possa avere un ruolo attivo adeguato nel contrastare il fenomeno.

Un ruolo attivo sarà affidato anche al minore ultraquattordicenne, nonché a chi esercita la potestà genitoriale in caso di sua inerzia o età inferiore, poiché è prevista la possibilità di richiedere direttamente al gestore del sito web (“il prestatore di servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo”) l’oscuramento e la rimozione dei contenuti illeciti o sconvenienti dal web. Una volta ricevuta tale richiesta, il gestore sarà obbligato a provvedere entro 48 ore e, in caso di inerzia, la domanda potrà essere riproposta al Garante della Privacy, che dovrà a sua volta provvedere nelle successive 48 ore.

Sulle orme della legge contro lo stalking, inoltre, viene prevista la possibilità di attivare la cosiddetta “procedura di ammonimento” nei confronti dell’autore dell’illecito (art. 8, D.L. 11/2009 convertito il L. 38/2009: “1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore; 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.”).

In base a tale procedura, il responsabile di cyberbullismo (over 14) potrà essere convocato, assieme ai propri genitori, di fronte al Questore e gli effetti dell’ammonimento cesseranno solo al compimento della maggiore età.

E’, da ultimo, prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un tavolo tecnico che avrà il fine di redigere un piano d’azione volto a contrastare e prevenire il fenomeno e realizzare una banca dati per monitorarlo.

 

                                                                                                                                                                                                     Dott. Luigi Dinella

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