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Il diritto d’autore è quel ramo del diritto, che nasce per tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo, attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. Nell’ordinamento italiano, la protezione del diritto d’autore è regolata dalla legge 22 aprile 1941, n.633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. L’ambito di applicazione della disciplina comprende le opere d’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e al cinema, ma anche programmi informatici, che vengono assimilati alle opere letterarie. Insomma, l’oggetto della tutela del diritto d’autore è l’idea, che viene protetta nella misura in cui è espressa e concretizzata in un bene materiale.

 

Quando un prodotto è tutelato dal diritto d’autore?

Bisogna evidenziare che, nel nostro ordinamento la nozione di “opere dell’ingegno di carattere creativo”, che rappresenta l’elemento centrale su cui si fonda l’intera disciplina del diritto d’autore, non trova una compiuta definizione normativa.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza, analizzando la legge numero 633 del 1941 sono giunti ad individuare una serie di requisiti specifici per cui un’opera possa considerarsi di carattere creativo.

Un’opera può ritenersi creativa quando è espressione della personalità dell’autore e riflette il modo personale dell’autore di rappresentare fatti, idee e sentimenti, in maniera tale che l’opera risultante sia nuova (quando non è uguale o simile ad altre create in precedenza e quindi non è in alcun modo copia di altre opere preesistenti) e originale (quando è il risultato di una elaborazione intellettuale che rivela la personalità dell’autore).

Per una guida su come scegliere, trovare ed utilizzare contenuti non coperti da copyright e diritto d’autore ti segnaliamo l’uscita del nostro nuovo video:

 

C’è differenza tra diritto d’autore e Copyright?

Il diritto d’autore, così come inteso e disciplinato nel nostro ordinamento, non è, come si potrebbe essere portati a credere, perfettamente sovrapponibile al copyright, tipico invece degli ordinamenti di common law. Mentre, infatti, la legge n°633/1941 garantisce all’autore dell’opera la titolarità sia di diritti patrimoniali (ovvero di esclusiva utilizzazione economica della stessa, che, in via generale, dura sino al settantesimo anno successivo alla sua morte), sia di diritti di carattere morale (come, ad esempio, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, e che sono inalienabili e intrasmissibili), il copyright si risolve nella sola dimensione della tutela dei diritti economici dell’autore, caratterizzandosi come diritto esclusivo di copia dell’opera.

Inoltre il copyright si acquista solamente con il deposito dell’opera, un po’ come avviene in Italia con la registrazione di un marchio o la richiesta di brevetto per un’invenzione. Il diritto d’autore, al contrario, protegge l’opera fin dalla sua creazione, a prescindere se sarà poi pubblicata

 

Il Copyright in USA: il fair use

Guardando nuovamente al diritto anglosassone, merita di essere evidenziato l’istituto del fair use, che tempera l’esclusività del diritto e consente, a determinate condizioni, di utilizzare un’opera protetta da copyright senza che sia necessario chiedere il consenso al suo autore. La Copyright Law of the United States prevede espressamente che non costituisce una violazione di tale diritto l’uso dell’opera protetta per scopi quali critiche, commenti, notizie, ricerca, tenuto conto, tra l’altro, della natura commerciale o meno dell’attività, della “porzione di opera utilizzata” e dei risvolti della stessa sul valore dell’opera.

 

Quando è consentito in Italia l’utilizzo di opere altrui?

Sebbene nel nostro ordinamento non esista l’istituto del fair use, anche nella disciplina italiana si possono trovare disposizioni che in certo senso derogano all’esclusività del diritto di utilizzazione dell’opera. Il riferimento è in particolare all’art. 70 della legge sulla protezione del diritto d’autore, il cui comma 1 recita come segue:

«1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali».

Lo stesso articolo si preoccupa poi di garantire quei diritti morali di cui abbiamo parlato sopra, disponendo che nel riassunto, la citazione o la riproduzione dell’opera devono sempre essere riportati il suo titolo, i nomi dell’autore, dell’editore e dell’eventuale traduttore.

 

copyright diritto d'autore

 

La rielaborazione dell’opera e la parodia

Ma è possibile utilizzare l’opera coperta dal diritto d’autore al di là dei limiti imposti dall’articolo 70 della legge n. 633 del 1941?

Benché sia consentito ad un artista, dalla Legge sul Diritto d’Autore, la rielaborazione e reinterpretazione artistica di opere originali e il creatore dell’opera derivata acquisisca i diritti d’autore sulla sua elaborazione, in ogni circostanza devono essere rispettati i diritti di cui è titolare l’autore dell’opera originaria, e detta elaborazione non può essere fatta senza il suo consenso (art. 4 e 18 della legge sul diritto d’autore).

Da tale consenso è molto difficile prescindere, tuttavia, negli ultimi anni si è sviluppata una corrente della giurisprudenza di merito che ha statuito (ispirandosi alla dottrina del fair use statunitense) che è possibile per un artista “appropriarsi” e “incorporare” in un suo lavoro un’opera altrui senza ottenere il preventivo consenso del primo autore, quando quest’ultima abbia subito una trasformazione sia in senso materiale sia in senso concettuale che dia vita a un’opera d’arte autonoma, che possegga una sua originalità e novità originarie (Trib. Milano ord. 14.07.2011; Trib. Venezia, 7 novembre 2015).

Da ultimo sia i Tribunali nazionali che la Corte di Strasburgo hanno confermato diverse volte che non è necessario il preventivo consenso dell’autore dell’opera originale, se l’appropriazione di quest’ultima avviene con lo scopo di stravolgerne il senso per fini caricaturali, parodistici o di pastiche, poiché tale opera pur se caratterizzata dalla sua derivazione da un’opera preesistente deve essere considerata quale opera autonoma e come tale oggetto di autonoma tutela (vedasi ad esempio Tribunale Milano, 15/11/1995  e Corte Europea di Giustizia Deckmyr c. Vandersteen C 201-13).

 

Diritto d’autore, Copyright e nascita del Copyleft

Il copyleft nasce nell’era di Internet come movimento basato sul diritto di copia e sulla possibilità data dal web di poter mettere a disposizione di chiunque un’opera, non solo per utilizzarla ma anche per implementarla.

Dal punto di vista giuridico il termine copyleft indica un modello di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (che detiene originariamente i diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera stessa che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. In poche parole, il copyleft è una deroga al diritto d’autore per come lo conosciamo che consente a terzi di utilizzare l’opera. Ad esempio, l’autore di un testo può decidere di autorizzare venga riprodotto o copiato e l’autore di una fotografia può decidere di concedere il libero utilizzo dell’immagine.

 

Il diritto d’autore su immagini e foto

Le fotografie in origine non erano ritenute dal legislatore degne di rientrare nel concetto di opere dell’ingegno e pertanto non godevano della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore.  Infatti, è solo con il D.P.R. 19 del 1979 che alle stesse è stata estesa la tutela garantita dalla Legge sul Diritto d’Autore. Tutt’oggi capita di frequente di scaricare fotografie rinvenute su internet per poi impiegarle nei modi più svariati, ignorando che anche queste come ogni altra opera creativa sono coperta dal diritto d’autore.

Ma non solo, una fotografia può ben raffigurare qualcosa che è già in sé oggetto di tutela da parte del diritto. E’ il caso, ad esempio, della fotografia di un murales di Banksy: quest’ultimo detiene il diritto d’autore sull’opera e ogni riproduzione della stessa, quindi, deve essere da lui autorizzata. Oppure si pensi, ancora, al ritratto di una persona, il cui utilizzo non autorizzato potrebbe violare il suo diritto all’immagine ai sensi dell’artt. 10 c.c. e 96 e ss. L. n. 633/1941.

Inoltre, occorre valutare eventuali spettanti al fotografo, ad iniziare proprio dal diritto d’autore sulla foto, di cui il fotografo è titolare.

Infatti, quando – a prescindere dal contenuto della foto – a quest’ultima è riconosciuto carattere creativo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e 2, n. 7, della legge sul diritto d’autore, la stessa assurge ai livelli di opera creativa dell’ingegno.

Peraltro, anche se una fotografia non supera quella soglia di creatività necessaria a conferire alla stessa la tutela autorale, la Legge sul diritto d’autore attribuisce comunque al fotografo il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere l’immagine per un vent’anni dalla sua realizzazione purchè la foto non abbia semplice scopo documentativo (si pensi alla foto di un disegno tecnico) e che presenti le seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di esecuzione dello scatto e, qualora la foto ritragga un’opera d’arte, l’indicazione dell’autore di quest’ultima. Qualora manchino questi requisiti formali, il fotografo può esercitare il proprio diritto esclusivo di riproduzione e diffusione solo nel caso in cui venga provata la mala fede dell’utilizzatore.

Chi intende utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbe quindi sempre accertarsi che tale utilizzo non violi diritti altrui.

immagini senza copyright diritto d'autore

 

Cosa fanno i Photography Defender?

Come abbiamo provato a spiegare nel paragrafo precedente, anche molte fotografie rinvenute in rete, e che potrebbero sembrare liberamente utilizzabili, sono di frequente coperte dal diritto d’autore, spettante agli autori delle immagini.

Proprio a tutela degli interessi di questi ultimi, da alcuni anni, nei paesi nordeuropei si è creato il fenomeno dei cosiddetti photography defender, tra i quali possiamo citare Copytrack, ente tedesco che offre ai suoi clienti un servizio di rintracciamento dei casi di violazione del copyright, con particolare riguardo alle immagini diffuse online, Photoclaim, agenzia di protezione del copyright con sede a Varsavia, o ancora l’italiana PicRights.

Si tratta, in breve, di società o agenzie che hanno ricevuto incarico dall’autore di una foto di individuare eventuali utilizzi della propria opera in violazione dei suoi diritti d’autore. Tale attività ha generato un vero e proprio modello di business, volto ad individuare, tramite l’utilizzo di software automatici di scansione del web, l’eventuale utilizzo di fotografie coperte dal diritto d’autore e ad ottenere spesso con strategie aggressive (come l’invio massivo di e-mail contenenti esorbitanti richieste economiche, sotto minaccia di azioni legali), il risarcimento risarcimento dei danni a favore degli autori delle immagini la cui riproduzione viene considerata illecita.

Questo fenomeno, seppur molto discutibile dal punto di vista etico, non può considerarsi illegale, ed un’eventuale comunicazione ricevuta da una di queste agenzie non deve essere sottovalutata o considerarsi uno scam, ma va affrontata con il supporto di un legale esperto della materia che sappia elaborare una risposta compiuta e completa a quanto rilevato e richiesto.

In conclusione, la disciplina sul diritto d’autore impone, ad esempio a chi voglia utilizzare un’immagine sul sito web della propria azienda o sul proprio blog personale, una grande attenzione, per evitare di incappare in violazioni della normativa in materia: in caso di dubbio, la soluzione migliore è sempre quella di affidarsi alle competenze degli esperti. Ti segnaliamo il nostro partner Studio Legale FCLEX chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto da anni di diritto delle nuove tecnologie.

 

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